Statuto Stampa E-mail

Art. 1 - Costituzione
1. È costituita l’associazione di volontariato denominata “Associazione Donne Affette da Sindrome dell’Ovaio Policistico” abbreviabile come “Associazione PCOS”. Tale associazione è costituita ai sensi della legge 266/91 e della legge regionale 15/92.

2. La sede dell’Associazione è a Torino. La variazione della sede non prevede modifiche dello Statuto.


 Art. 2 -Principi
1. L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell’associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (consiglio direttivo, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (presidente, vicepresidente, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo.

3. La durata dell’associazione è illimitata.

Art. 3 – Scopi e finalità
1. L'associazione non ha fini di lucro. Persegue fini di solidarietà sociale in ambito sanitario, socio-assistenziale (art L.R. n.38 del 29 agosto 1994), della ricerca scientifica, dell’istruzione e formazione nell’ambito della sindrome dell’ovaio policistico. Essa si propone di:

a) Promuovere e favorire la conoscenza degli aspetti psicologici conseguenti alla sindrome dell’ovaio policistico, spesso trascurati dal personale medico.
b) Creare dei gruppi di auto e mutuo aiuto (gruppi A.M.A).
c) Creare uno sportello di ascolto psicologico rivolto alle donne affette da pcos.
d) Favorire una rete informativa e di scambio esperienziale tra le Associazioni dedicate alla sindrome dell’ovaio policistico a livello europeo, transnazionale e internazionale.
e) Promuovere l’informazione e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica circa la patologia, la sua gestione, la terapia e i conseguenti aspetti psicologici.
f) Promuovere e favorire la conoscenza degli aspetti medici e psicologici della sindrome dell’ovaio policistico al fine di favorire la diagnosi precoce (secondo i criteri della recente Consensus Conference) e l’efficace cura delle pazienti che ne sono affette nonché l’aggiornamento sulle nuove acquisizioni scientifiche in materia.
g) Promuovere la ricerca epidemiologica della pcos a livello nazionale e regionale.
h) Promuovere iniziative ricreative e culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, meeting ed altre manifestazioni che permettano l’educazione delle pazienti alla gestione della pcos.
i) Promuovere la ricerca scientifica sugli aspetti psicologici della malattia.
j) Sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi, sanitari, gli organi di stampa, la radio e la televisione al fine di migliorare la conoscenza della malattia e l’assistenza alle pazienti.
k) Creare sinergie con strutture sanitarie o associative già esistenti al fine di cooperare al superamento della situazione di solitudine ingenerata dalla malattia e favorire l’espressione della creatività da parte delle pazienti.
l) Creare una banca dati di pazienti per eventuali ricerche scientifiche con lo scopo di migliorare la terapia e quindi il benessere e la qualità della vita delle donne affette da pcos.
m) L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo occorrenti a qualificare o a specificare l’attività svolta.
n) L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle specificate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 - Aderenti dell'organizzazione
1. Possono aderire all'organizzazione, oltre ai fondatori, tutte le cittadine affette dalla patologia e tutte le persone che dichiarano di accettare lo statuto e le finalità sanitarie, socio-assistenziali ed educative e che si impegnano ad operare per il loro conseguimento. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

2. Il numero dei soci è illimitato.

Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti
1. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’associazione. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo n. 2. I soci sono tenuti a collaborare con partecipazione attiva per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Sono “Fondatori” coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo.

2. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione, senza oneri per gli stessi per i seguenti motivi:
- decesso;
- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- mancato versamento della quota associativa per un anno;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

3. L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.
 

Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti
1. Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'associazione.

2. La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dall'Assemblea. È annuale, non è rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

3. Gli aderenti hanno il diritto:
- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4. Gli aderenti sono obbligati:
- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

5. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.
 

Art. 7 - Patrimonio e Risorse economiche
1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti:
- contributi da privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.

2. I fondi saranno depositati presso l'Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente.

Art. 8 - Organi Sociali dell'Organizzazione
1. Organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea Generale degli Aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

2. Tutte le cariche dell'Organizzazione sono gratuite, hanno durata di cinque anni e possono essere riconfermate.

Art. 9 - Assemblea Generale degli Aderenti
1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.

2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in caso di sua assenza dal vice-presidente.

3. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:
- del programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo;
- della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- l’ammontare della quota associativa;
- ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;

6. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti e per:
- modificare lo statuto.
- sciogliere l’associazione e nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'organizzazione).

7. In prima convocazione l'Assemblea regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aderenti, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

8. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di modificazione dello Statuto per le quali è richiesta la presenza di tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e quelle per lo scioglimento dell’associazione.

11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'associazione e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vice Presidente ed il Segretario.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Competenze al Consiglio Direttivo:
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo entro la fine del mese di novembre ed il rendiconto consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente (o più Vice Presidenti) ed il Segretario;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;
- ratificare, nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell’assemblea;
- assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

5. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'associazione o del Segretario e rimangono depositate nella sede dell’Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 - Il Presidente
1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2 – Il Presidente:
- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

Art. 12 - Integrazione del Consiglio direttivo e sostituzione del Presidente
1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a tale modalità il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci Aderenti che sarà convocata entro 3 mesi.

2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente (più anziano nel caso di più Vicepresidenti), sino alla convocazione del primo Consiglio direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

3. In mancanza di Vice presidente il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.

Art. 13 - Attività Secondarie
L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

Art. 14 – Dipendenti e Collaboratori
1. L’organizzazione di volontariato può assumere dipendenti o collaboratori, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.

2. I rapporti tra l’Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti di istituzioni e servizi socio-assistenziali.

Art. 15 – Assicurazioni
Gli aderenti all’organizzazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 16 - Bilancio
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che li approva a norma di legge.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. E’ composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

4. Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell’associazione.

Art. 17 - Modifiche allo Statuto
1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 18 - Scioglimento dell'organizzazione
1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

Art. 19 - Norme di funzionamento
1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea sono consegnate agli aderenti congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

Art. 20 - Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione, con particolare riferimento alla legge n. 266 dell’11/8/1991.
 

 

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